Statuto

ART. l – DENOMINAZIONE E SEDE

L’Associazione denominata “BEA a colori – APS” è un’associazione con sede in Roma, Via Costantino Morin 12 (00195), presso lo studio commercialista Dott. Coletta.

ART. 2 – SCOPO

1.         L’Associazione è fondata per volontà dei genitori di Beatrice Coletta, e persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà, di utilità sociale, socioassistenziali, sociosanitarie e sanitarie, nonché di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, mediante il finanziamento di progetti o lo svolgimento di attività, nel territorio nazionale ed estero, in favore delle persone, di qualsiasi sesso, età e provenienza, che vivono in uno stato di sofferenza, in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, per dar loro conforto, speranza e fiducia nell’avvenire e aiutarli ad uscire dal loro stato.

2.         Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione ne può:

  1. promuovere, sostenere, organizzare e/o svolgere attività di carattere socioassistenziale, sociosanitario e/o sanitario, nonché costruire, gestire e/o acquisire strutture socioassistenziali, strutture sociosanitarie e/o strutture sanitarie;
  2. promuovere, sostenere, organizzare e/o svolgere attività di ricerca scientifica e/o tecnologica, nonché costruire, gestire e/o acquisire strutture di ricerca scientifica e/o tecnologica, comprendendo anche il finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici;
  3. promuovere, sostenere, organizzare e/o svolgere attività finalizzate all’istituzione ed all’erogazione di corsi di formazione professionale ovvero attività scolastiche e/o ricreative in favore dei minori in condizioni di svantaggio, nonché costruire, acquisire e/o gestire strutture che svolgono attività finalizzate all’istituzione ed all’erogazione di corsi di formazione professionale ovvero attività scolastiche e/o ricreative in favore dei minori in condizioni di svantaggio;
  4. promuovere, sostenere, organizzare e/o svolgere attività di interesse sociale, culturale e/o religioso, nonché costruire, acquisire e/o gestire strutture che svolgono attività di interesse sociale, e/o culturale; promuovere, gestire, organizzare e/o svolgere raccolta di fondi, di natura privata o pubblica, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
  5. promuovere, sostenere e/o organizzare iniziative volte alla sensibilizzazione sulle finalità associative, nonché su tematiche comuni o affini a quelle dell’Associazione;
  6. diffondere la conoscenza delle attività di studio e dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale di particolare interesse sociale;
  7. promuovere e/o partecipare a enti di qualsiasi natura, italiani od esteri, le cui finalità sono compatibili con quelle dell’Associazione;
  8. stipulare accordi di ogni genere con enti privati di qualsiasi natura aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, italiani o esteri, ovvero con enti pubblici di qualsiasi natura e livello, italiani o esteri, ovvero con università statali o private, italiane o estere, ovvero con enti religiosi di qualsiasi natura e livello, italiani o esteri;
  9. ricorrere a qualsiasi operazione di finanziamento, con concessione di ogni opportuna garanzia ipotecaria e/o fideiussoria, attiva e passiva, purché finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali;
  10. svolgere, direttamente o indirettamente, ogni atto o attività strumentale al perseguimento delle finalità dell’Associazione ed allo svolgimento delle attività indicate, compresi il trasferimento della sede principale, la creazione, il trasferimento e la soppressione di sedi locali, nonché il compimento di operazioni economiche e finanziarie sul proprio patrimonio.

ART. 3 – ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari.

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione. Sono ordinari le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione e accettando il presente Statuto, chiedono di farne parte mediante richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo od al Presidente. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee dell’Associazione e di esprimere il loro voto.

1.         Gli associati sono tenuti ad osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall’Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo. Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2.         Ogni associato presta gratuitamente, secondo le proprie possibilità, la propria attività presso la sede e in favore dell’Associazione.

3.         La qualità di associato si perde per:

a)       recesso, previa comunicazione scritta rivolta al Consiglio Direttivo;

b)      esclusione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previa comunicazione ed audizione dell’interessato, per morosità nel versamento della quota associativa ovvero per condotta contraria alle regole dello Statuto o allo spirito dell’Associazione o che ha arrecato a quest’ultima un danno o un pericolo di danno materiale o morale.

4.         L’Associazione tiene presso la propria sede un registro degli associati.

5.         Le quote ed i contributi associativi versati dagli associati sono intrasmissibili e non rivalutabili, in ossequio al dettato dell’art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

ART. 4 – SOSTENITORI E ONORARI

1.         Sono sostenitori coloro che, pur non prestando la propria attività presso la sede dell’Associazione, ne condividono le finalità e contribuiscono, anche col sostegno economico, alla realizzazione dei fini dell’Associazione. La qualità di sostenitore è conferita dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’interessato.

2.         Sono onorari coloro che hanno contribuito in maniera significativa alle finalità dell’Associazione o se ne sono resi benemeriti. La qualità di onorario è conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

3.         I sostenitori e gli onorari, pur potendo partecipare all’Assemblea, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative. Essi sono tenuti, a discrezione del Consiglio Direttivo, al versamento di una quota di adesione, e hanno il diritto di essere informati delle iniziative e delle vicende dell’Associazione.

ART. 5 – ORGANI

1.         Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Revisore legale dei conti.

2.         Tutte le cariche ricoperte negli organi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese che deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo in relazione alle reali esigenze dell’Associazione.

ART. 6 – ASSEMBLEA COMPETENZE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1.         L’Assemblea, costituita dagli associati fondatori e ordinari, ha le seguenti attribuzioni:

  1. eleggere il Presidente;
  2. nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
  3. approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto annuale;
  4. deliberare il trasferimento della sede;
  5. deliberare sull’esclusione degli associati e sul conferimento della qualità di onorario;
  6. deliberare su quant’altro sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2.         L’Assemblea straordinaria approva le modifiche all’atto costitutivo e dello statuto, delibera lo scioglimento dell’Associazione, stabilisce a chi devolvere il patrimonio in caso di scioglimento e di estinzione, nomina i liquidatori.

3.         L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata su richiesta del Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4.         L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come stabilito dal Consiglio Direttivo.

L’avviso di convocazione è comunicato per iscritto dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, ad ogni associato almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, a mezzo posta ordinaria o raccomandata anche a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica o altro mezzo documentabile. In caso di assemblea straordinaria, la convocazione è comunicata dal Presidente agli associati con le stesse modalità almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

5.         L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del rendiconto annuale.

6.         L’Assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione o, in caso di urgenza, in qualsiasi altro luogo.

ART. 7 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

l.          L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2.         L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, è validamente costituita quando è presente almeno la metà degli associati. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.         Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

4.         Gli associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea ordinaria e straordinaria da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ogni delegato non può rappresentare più di cinque associati.

5.         L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato per l’occasione e sottoscritto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

l.          Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri scelti tra gli associati e nominati dall’Assemblea.

L’organo dura in carica cinque anni e ogni componente è rieleggibile.

2.         Se nel quinquennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno dei Consiglieri, l’organo nomina a maggioranza assoluta il nuovo componente che resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

3.         Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente e un Segretario con funzioni di tesoriere.

ART. 9 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

l.          Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

  1. compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea, e amministrare il patrimonio dell’Associazione;
  2. redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  3. deliberare l’ammissione e proporre l’esclusione degli associati;
  4. conferire la qualità di sostenitore e proporre il conferimento della qualità di onorario;
  5. convocare l’Assemblea e stabilirne la data di convocazione e l’ordine del giorno;
  6. eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  7. determinare l’importo della quota associativa;
  8. determinare politiche di adesione dei sostenitori ed importi di eventuali quote;
  9. determinare le eventuali assunzioni dei dipendenti e/o collaboratori;
  10. deliberare ogni altra decisione relativa alla vita del l’Associazione, che non sia di competenza specifica di altri organi, e per dare attuazione al presente Statuto.

ART. l0 – CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1.         Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede dell’Associazione o in caso di urgenza in qualsiasi altro luogo, in via ordinaria ogni tre mesi e, altresì, in ogni tempo su richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri. La convocazione avviene mediante posta elettronica o altro mezzo documentabile, contenente l’ordine del giorno ovvero le ragioni per le quali la riunione è ritenuta necessaria, da effettuare almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2.         Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Ciascun componente può partecipare alle riunioni del Consiglio anche per via telematica.

3.         Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto da un Consigliere nominato segretario per l’occasione e sottoscritto dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – PRESIDENTE

l.          Il Presidente è eletto dall’Assemblea per la durata di cinque anni ed è rieleggibile. È il legale rappresentante dell’Associazione, dirige e controlla l’andamento dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

2.         Il Presidente può convocare l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, e il Consiglio Direttivo, e può compiere e sottoscrivere qualsiasi atto per conto dell’Associazione nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

3.         In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

ART. 12 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

l.          Il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile.

2.         Il Revisore vigila sull’amministrazione dell’Associazione, anche mediante verifiche, e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3.         Il Revisore esamina ed esprime il proprio parere sul rendiconto annuale e sul bilancio consuntivo e preventivo del l’Associazione e presenta all’Assemblea la propria relazione.

ART. 13 – PATRIMONIO

l.          Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  1. beni mobili e immobili;
  2. quote degli associati;
  3. ricavato di eventuali attività dell’Associazione;
  4. contributi volontari degli assistiti;
  5. oblazioni ed erogazioni liberali di privati;
  6. contributi dello Stato, di enti o istituzioni ovvero di Organismi internazionali;
  7. donazioni e lasciti testamentari.

2.         L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, eventuali utili, avanzi di gestione nonché fondi di qualsiasi genere. Tali risorse economiche sono destinate alle attività istituzionali dell’Associazione.

ART. 14 – DURATA, SCIOGLIMENTO ED ESTINZIONE LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1.         L’Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria secondo le modalità stabilite nel presente Statuto. L’estinzione è regolata dalla legge ed è dichiarata dal Presidente, o in sua mancanza, da chi ne fa le veci. Lo scioglimento e l’estinzione sono comunicati in forma scritta a tutti gli associati dal Presidente, o in sua mancanza, da chi ne fa le veci.

2.         Deliberato lo scioglimento o dichiarata l’estinzione, la liquidazione del patrimonio dell’Associazione si attua nelle forme stabilite dalla legge. I liquidatori sono nominati dal l’Assemblea straordinaria, e in caso di scioglimento anche contestualmente alla deliberazione dell’organo. Possono essere nominati liquidatori anche i componenti del Consiglio Direttivo uscenti.

3.         In caso, di scioglimento, i beni costituenti il patrimonio dell’Associazione che restano dopo esaurita la liquidazione sono devoluti secondo le deliberazioni dell’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In caso di estinzione, i medesimi beni sono devoluti secondo quanto deciso dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata. Nel caso in cui tutti gli associati siano venuti a mancare e in caso di scioglimento ordinato dall’autorità, i beni sono devoluti ad enti cattolici che hanno fini analoghi a quelli dell’Associazione.

4.         Nel caso di devoluzione stabilita dall’Assemblea, i beni sono devoluti a persone giuridiche che hanno fini analoghi a quelli dell’Associazione.

ART. 15 – SEDI LOCALI

1.         L’Associazione può istituire sedi locali con funzioni operative. Il Consiglio Direttivo ne delibera l’istituzione e determina con regolamento le modalità di funzionamento e di coordinamento con la sede principale dell’Associazione.

La sede locale dipende dall’Associazione e non costituisce un autonomo e distinto ente.

2.         Coloro che operano nelle sedi locali possono essere associati e non associati. Lo svolgimento delle funzioni è regolato dalle norme sul mandato ed è gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzato dal Consiglio Direttivo in relazione alle reali esigenze dell’Associazione e sulla base di documentazione comprovante la giustificazione e l’ammontare della spesa.

3.         Ogni atto che comporta l’assunzione di una obbligazione per l’Associazione deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

l.          Gli associati e i componenti degli organi dell’Associazione hanno il diritto di essere informati su ogni fatto concernente la vita dell’ente e di consultare la documentazione tenuta presso di essa.

2.         Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le leggi vigenti in materia.